Articolo aggiunto dal D. Min. Economia e Fin. 27/06/2017 e sostituito dal D. Min. Economia e Fin. 13/07/2017.

Ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2 del D. Min. Economia e Fin. 13/07/2017 la disposizione modificata si applica alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal 25/07/2017.

Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dal 01/07/2017 fino al 24/07/2017.

Dalla redazione