Articolo abrogato dall’art. 4, comma 3, del D. Leg.vo 31/10/2024, n. 164, così recitava:

“Art. 73. - (Copia degli atti di parte)

Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.

Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.”

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