N208 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 4, comma 3, del D. Leg.vo 31/10/2024, n. 164, così recitava:

“Art. 72. - (Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo)

Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice.

Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.”

Dalla redazione