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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 79.
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal giudice di pace del luogo in cui si trova l'immobile.
Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739 del codice di procedura civile.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.”
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