N93 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Testo dell’articolo 57 modificato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025:

“Art. 57.

Le azioni previste dall’articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell’articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile.

Nel caso regolato dall'articolo 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale, il quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici.”

Dalla redazione

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