N90 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, così recitava:

"Art. 125. — La disposizione dell'articolo 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura."

Dalla redazione

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