Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10/02/2000, n. 361, così recitava:

"Art. 24. — Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.

 Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione."

Dalla redazione