N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10/02/2000, n. 361, così recitava:

"Art. 28. — La registrazione della persona giuridica prevista nell'articolo 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.

 La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'articolo 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro."

Dalla redazione