N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10/02/2000, n. 361, così recitava:

"Art. 26. — Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

 Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica."

Dalla redazione

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