La Circolare 24/E/2020, al punto 4, chiarisce che la detrazione per gli interventi trainanti “condominiali” (sulle parti comuni) spetta a ciascun condomino in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Quanto sopra vale per tutti gli interventi su parti comuni, mentre chiaramente il principio non si applica per gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari, per i quali il massimale è riferito a ciascuna unità, a prescindere dalle dimensioni.

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