Poiché ai sensi dell’art. 1129 del Codice civile, è obbligatorio nominare un amministratore quando i condomini sono in numero maggiore di otto (9 o più), bisogna chiarire i criteri per il computo:

- uno stesso soggetto proprietario (o comproprietario) di più unità immobiliari vale sempre come un solo condòmino, a prescindere da quante unità immobiliari possieda;

- altrettanto, più soggetti che siano comproprietari della stessa unità immobiliare, valgono sempre e solo come un solo condòmino.

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