Chiarimenti sono contenuti nel DRE (punto 12 dell’Allegato A) e nella Circolare 08/08/2020, n. 24/E (punto 3), ove si legge che qualora l’edificio si trovi in classe energetica A3 basterà salire alla classe successiva A4 (la più alta) per veder riconosciuta la detrazione. In una prima fase applicativa si è conseguentemente ritenuto che il Superbonus non fosse applicabile per gli edifici già in classe energetica A4. Tuttavia in seguito, con Interpello 20/07/2021, n. 488, è stato detto esplicitamente che anche nel caso in cui la classe energetica dell’edificio sia pari alla classe energetica A4 è sufficiente nella situazione post intervento il raggiungimento della classe energetica A4. Quindi in pratica l’Interpello ha afferma che anche l’immobile che si trovi già nella classe A4 può usufruire del Superbonus, senza sostanzialmente che sia necessario un salto di classe energetica, nella fattispecie non possibile.

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