Le disposizioni in commento sono sostanzialmente volte a prolungare fino al 2033 quanto già previsto fino al 2020 dai commi 853 e seguenti dell’art. 1 della L. 205/2017, la quale ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio da realizzarsi nel triennio 2018-2020, l’assegnazione a favore dei Comuni di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di Euro per l’anno 2018, 300 milioni per l’anno 2019 e 400 milioni per l’anno 2020. A differenza della nuova norma, i contributi erogati ai sensi della L. 205/2017 sono destinati solo ai Comuni che non risultano beneficiare delle risorse connesse al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” (previsto dal comma 974 dell’art. 1 della L. 208/2015 R).

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