Ai sensi dell’art. 3 della L. 36/2001, comma 1, lettera d), sono definiti “obiettivi di qualità”: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’art. 8 della L. 36/2001 stessa; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi.

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