Ai sensi dell’art. 3 della L. 36/2001, comma 1, lettera b), viene definito “limite di esposizione” il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori.

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