N504 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’articolo 22 della L. 11/01/2018, n. 6 le pene previste per il reato di calunnia di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L’aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefìci è stato conseguito.

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