N445 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 113, della L. 24/11/1981, n. 689; dall'art. 18, della L. 25/06/1999, n. 205 e, successivamente, sostituito dall’art. 2, comma 6, del D. Leg.vo 15/01/2016, n. 8 (sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, che sostituiscono le sanzioni penali, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, si veda l’art. 8, del D. Leg.vo 15/01/2016, n. 8).

La Sent. Corte Cost. 14/04/2022, n. 95 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituito dall’art. 2, comma 6, del D. Leg.vo 8/2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziché “da euro 51 a euro 309”.

Dalla redazione