Articolo abrogato dalla Legge 13/05/1978, n. 180, così recitava:

"Art. 715. (Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente) — Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila.

Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente."

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