N387 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 711. (Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti) — Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila."

Dalla redazione