Con parere dalla Prima Sezione del Consiglio superiore dei LL.PP. emesso nell’adunanza del 25 gennaio 2018, si è chiarito che non esistono impedimenti alla coesistenza dell’attività di servizi di ingegneria con il ruolo di soggetto gestore di un Laboratorio, a condizione che vengano sempre rispettati, anche per il soggetto giuridico gestore, i requisiti di incompatibilità già previsti per il personale tecnico del Laboratorio. Quindi il Soggetto gestore, nel caso svolga anche attività di società di ingegneria, non è escluso dalla possibilità di ottenere la presente autorizzazione, ma non potrà svolgere e certificare prove, sia distruttive che non distruttive, per le quali la stessa società “…operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore”. Lo stesso parere sopra citato chiarisce che costituisce parte di queste attività anche “ … il progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico”. Di conseguenza, ai fini della presente Circolare, si ritengono incluse nelle “consulenze” sopra richiamate le attività di valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti di cui al §8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

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