Articolo abrogato dall’art. 88, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 222. - Amministrazione affidata alla moglie

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell’interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l’amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.”

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