Articolo abrogato dall’art. 88, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 221. - Locazioni

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall’usufruttuario.”

Dalla redazione