Articolo abrogato dall’art. 54, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 172. – Riduzione

La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.”

Dalla redazione