La Sent. Corte Cost. 03/07/2000, n. 250 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui prevedeva che, in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, la donazione potesse essere revocata solo se il riconoscimento del figlio fosse intervenuto entro due anni dalla donazione.

In seguito, il presente articolo è stato sostituito dall’art. 88, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 07/02/2014.

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