Articolo abrogato dall’art. 209, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 2832. - Iscrizione dell’ipoteca legale della moglie

L’ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della dote.

Se l’ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall’articolo 2826.

L’iscrizione dell’ipoteca legale può essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.”

Dalla redazione