Articolo abrogato dall’art. 9, della L. 29/07/1975, n. 426, così recitava:

Art. 2773. - Crediti dei comuni e delle province per tributi

I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.

Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.”

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