Articolo abrogato dall’art. 2, della L. 21/01/1983, n. 22, così recitava:

“Art. 2682. - Sanzioni contro il conservatore

Il conservatore nell’esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.”

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