Articolo abrogato dall’art. 2, della L. 21/01/1983, n. 22, così recitava:

Art. 2675. - Responsabilità del conservatore

Il conservatore è responsabile dei danni derivati:

1) dall’omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

2) dall’omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l’omissione o l’errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili;

3) dalle cancellazioni indebitamente operate.”

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