L’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61 che ha sostituito l’intero Titolo XI, del libro V, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2642. - Comunicazione della sentenza di condanna

Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell’esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell’albo professionale al quale essi appartengono.”

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