Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 il quale ha sostituito l’intero capo V del Titolo V del Libro V del presente codice e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 15/02/2007, n. 10 (L. 06/04/2007, n. 46), così recitava:

“Art. 2450. - Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.”

Dalla redazione