Articolo abrogato dall’art. 11, della L. 08/03/1975, n. 39, così recitava:

“Art. 1837. - Libretti in favore di minori

Il minore che ha compiuto diciotto anni può validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l’opposizione del suo legale rappresentante.

Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.”

Dalla redazione