Articolo abrogato dall’art. 29, comma 2, della L. 11/02/1971, n. 11, così recitava:

“Art. 1651. - Miglioramenti

Se l’affittuario senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un’indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell’ordinata e razionale coltivazione.

La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, e l’indennità deve essere subito corrisposta.

La determinazione dell’indennità è fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che può risentire l’affittuario per l’incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l’indennità per i miglioramenti di ciascuna annata non può essere superiore al quarto del fitto annuo.”

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