Articolo abrogato dall’art. 29, comma 2, della L. 11/02/1971, n. 11, così recitava:

“Art. 1650. - Morte dell’affittuario

Nel caso di morte dell’affittuario, fermo quanto è disposto dall’articolo 1627, il locatore può sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.”

Dalla redazione