N256 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 02/02/2002, n. 24 e, successivamente, abrogato dall’art. 146, comma 1, del D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206, così recitava:

“Art. 1519-bis. - Ambito di applicazione e definizioni

Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3) l’energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Finanza pubblica

La Legge di bilancio 2025

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Appalti e contratti pubblici

Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Francesco Russo

31/03/2025