N231 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 6, della L. 08/03/1975, n. 39, così recitava:

Art. 391. - Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare

Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

L’emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non può accordare l’emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potestà salvo che concorrano gravissime ragioni.”

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