Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 18/02/1999, n. 238, così recitava:

Art. 910. - Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un’acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l’irrigazione dei suoi terreni e per l’esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.”

Dalla redazione