N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, della L. 15/05/1997, n. 127, così recitava:

Art. 17. - Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto.”

Dalla redazione