N204 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 181, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 547. - Soddisfacimento delle ragioni del coniuge

È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l’assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l’assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall’autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.

Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.”

Dalla redazione