Articolo abrogato dall’art. 6, della L. 08/03/1975, n. 39, così recitava:

Art. 398. - Revoca dell’emancipazione

Quando gli atti del minore ne dimostrano l’incapacità ad amministrare, l’emancipazione accordata per l’articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l’emancipazione o anche d’ufficio, sentito il minore.

Revocata l’emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all’età maggiore.”

Dalla redazione