Articolo abrogato dall’art. 162, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 359. - Cattiva condotta del minore

Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.”

Dalla redazione