N163 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 159, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 338. - Condizioni imposte alla madre superstite

Il padre può per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l’educazione dei figli e per l’amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può domandare di essere dispensata dall’osservanza di esse; e il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero e, se possibile, i parenti sino al terzo grado.”

Dalla redazione