Articolo aggiunto dall’art. 34, del D.P.R. 10/02/1986, n. 30 e, successivamente, sostituito dall’art. 8, del D. Leg.vo 02/05/1994, n. 315.

In seguito, l’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61 che ha sostituito l’intero Titolo XI, del libro V, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2630-bis. - Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma e 2359-quinquies, primo comma.”

Dalla redazione