Articolo sostituito dall’art. 8, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 il quale ha sostituito l’intero Titolo VI del Libro V del presente codice.

Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell’art. 2522 in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto.

L’art. 2522 era stato sostituito dall’art. 30, del D.P.R. 10/02/1986, n. 30.

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