N143 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/18. - Revoca dello stato di adottabilità

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all’articolo 314/7.

Nel caso in cui non sia intervenuto l’affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia avvenuto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall’articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all’articolo 314/15.”

Dalla redazione