Articolo inserito dall’art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 16/01/1991, n. 22.

In seguito, l’art. 6, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha aggiunto l’intero Capo X comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2504-quinquies. - Incorporazione di società interamente possedute

Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.”

Dalla redazione