Articolo inserito dall’art. 12, del D.L. 08/04/1974, n. 95 (L. 07/06/1974, n. 216); sostituito dall’art. 18, del D.P.R. 10/02/1986, n. 30 e, successivamente, abrogato dall’art. 13, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/1991, n. 127.

In seguito, l’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha sostituito l’intero Capo V comprendente gli articoli da 2325 a 2461 con l’attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2429-bis. Relazione degli amministratori

La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell’art. 2423 deve illustrare l’andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell’attivo e del passivo;

4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell’attivo;

6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di riproduzione, iscritte nell’attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;

8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della quota di capitale corrispondente;

9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull’andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.”

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