Articolo inserito dall’art. 15, del D.P.R. 29/12/1969, n. 1127 e, successivamente, modificato dall’art. 33, comma 2, L. 24/11/2000, n. 340.

In seguito, l’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha sostituito l’intero Capo VI comprendente gli articoli da 2462 a 2471 con l’attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2452 a 2461, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2457-ter. - Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

Abrogato.”

Dalla redazione