N1389 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 15, del D.P.R. 29/12/1969, n. 1127; sostituito dall’art. 21, comma 1, del D. Leg.vo 16/01/1991, n. 22 e, successivamente, abrogato dall’art. 33, comma 2, della L. 24/11/2000, n. 340.

In seguito, l’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha sostituito l’intero Capo VI comprendente gli articoli da 2462 a 2471 con l’attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2452 a 2461, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2457-bis. - Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l’una o l’altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall’iscrizione o dal deposito dell’atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.”

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