Articolo inserito dall’art. 12, del D.P.R. 29/12/1969, n. 1127 e, successivamente, modificato dall’art. 33, commi 1 e 4, L. 24/11/2000, n. 340.

In seguito, l’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha sostituito l’intero Capo V comprendente gli articoli da 2325 a 2461 con l’attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2450-bis. - Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dell’assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.

Abrogato

Abrogato.”

Dalla redazione