N134 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/9. - Convocazione dei genitori e parenti irreperibili

Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.”

Dalla redazione